PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI E NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ACQUA E RIFIUTI
Art. 1 (Finalità)
1.La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011, detta:
le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche, promuovendo l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo principi di solidarietà e in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti della comunità regionale e promuovendo la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.