mercoledì 20 giugno 2018

Proposta di legge regionale sulla gestione pubblica dell'acqua e dei rifiuti urbani

PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI E  NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ACQUA E RIFIUTI

Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna

Art. 1 (Finalità)

1.La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011, detta:

    le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche, promuovendo l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo principi di solidarietà e in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti della comunità regionale e promuovendo la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.



    le disposizioni con cui deve essere governata la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti urbani,domestici e speciali assimilabili, finalizzata al massima riduzione degli sprechi di materia, quindi , finalizzata alla massima riduzione della produzione di rifiuti a all’obiettivo strategico di ridurre tendenzialmente a zero i rifiuti non recuperati come materiali nei cicli produttivi ai fini della produzione di nuovi beni.

2. A tale scopo, la presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire le condizioni per la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell’intero ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Art. 2 (Principi generali in tema di acqua e servizio idrico)

    L’acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.

    L’acqua è un bene finito, indispensabile e necessario all’esistenza di tutti gli esseri viventi e devono essere rispettati i parametri fisici, chimici e microbiologici delle acque comunque destinate al consumo umano secondo le norme vigenti. Ai sensi dell’articolo 144, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

    L’uso dell’acqua per l’alimentazione, l’igiene e la cura umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Ai sensi dell’articolo 144, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli altri usi sono ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.

    L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

    Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in conformità all’articolo 146, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006.

    Attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua ai sensi del comma 5, viene altresì redatto dall’Autorità degli ambiti di bacino definiti ai sensi dell’articolo 6, con cadenza annuale, un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico. Tali report dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle Autorità degli ambiti di bacino.

    Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni interessati, all’interno degli ambiti di bacino territoriale ottimale, decide, nell’ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in conformità alle regole della concorrenza.

    Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio di interesse generale.

    Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l’affermazione dei principi enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonché secondo quanto disposto dall’articolo 106, paragrafo 2 del TFUEe ha come obiettivo l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative e persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.

Art. 3 ( Principi generali in tema di risorse materiali naturali e di gestione dei rifiuti)

1. Le risorse materiali del pianeta sono un bene comune e limitato, la cui disponibilità deve essere regolamentata al fine di garantirne un uso equo, solidale e sostenibile. Tale uso non deve mai superare le capacità rigenerative del pianeta né deve comprometterne gli equilibri ecologici.

2. Poichè già oggi questi limiti e questi equilibri sono abbondantemente superati, la regolamentazione della gestione delle risorse e dei suoi derivati dovrà prevedere un percorso non solo di rientro all’interno di tali limiti, ma anche tutte le attività per recuperare i danni già provocati.

3. L’utilizzo delle risorse naturali e tutta l’attività di raccolta e trattamento dei rifiuti va ai seguenti principi:

a) utilizzare le risorse rinnovabili solo nella misura in cui nello stesso periodo tali risorse si rigenerano,

b) ridurre al minimo l’uso delle risorse non rinnovabili e utilizzarle solo nella misura in cui viene creato un sostituto fisico di equivalente livello funzionale sotto forma di risorsa rinnovabile,

c) ridurre al minimo la produzione di scarti in tutte le fase dei processi produttivi e in tutte le fasi di distribuzione e di consumo,

d) prevedere nei cicli produttivi e di consumo che tutti gli scarti prodotti possano essere riciclabili e vengano realmente reimmessi nei cicli produttivi,

e) intervenire perché qualsiasi rilascio nell’ambiente rientri all’interno delle capacità di assorbimento dell’ambiente e tali rilasci o qualsiasi intervento umano rientri all’interno di un rapporto equilibrato coi tempi dei processi naturali, sia dei processi di decomposizione dei rifiuti che dei ritmi di rigenerazione delle materie prime o degli ecosistemi,

f) l’utilizzo dei materiali deve essere ridotto al più basso livello di rischio.

4. Qualsiasi attività di riduzione dei rifiuti e di recupero di materiali dai rifiuti sia attraverso la raccolta differenziata sia attraverso il trattamento delle frazioni differenziate che del restante rifiuto residuo, deve essere privilegiata rispetto all’incenerimento, anche con recupero energetico, e allo smaltimento in discarica, pratiche su cui va approntata una immediata exit strategy.

5. Per questo la gestione dei rifiuti, a cominciare dalla raccolta, deve sottostare a finalità pubbliche di bene comune e non può ubbidire a mere regole di mercato.

Art. 4 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione del servizio idrico)

    Per ogni ambito di bacino territoriale ottimale di cui all’articolo 6 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell’international water association. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno biennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d’uso delle risorse idriche.

    I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all’istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:

a) il diritto all’acqua;

b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

d) la qualità ambientale e sanitaria della risorsa.

    Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.

    Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall’articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - in Pdf) e successive modifiche.

    Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.

    In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

    Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano” non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

    Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2018, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:

a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

b) l’uso corretto e razionale delle acque;

c) l’uso corretto e razionale del territorio.

    Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

    I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

    Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

    Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

    Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’articolo 822 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell’articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico.

    La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino territoriale ottimale.

Art. 5 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione del servizio rifiuti)


    Nel rispetto della normativa europea, nazionale, regionale, l’integrazione delle diverse fasi del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) è assicurata dalla programmazione regionale e di bacino sulla base del principio di sussidiarietà. Pertanto le decisioni sulla gestione della raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e il trattamento delle frazioni differenziate che possono essere ambientalmente ed economicamente gestite all’interno del territorio di riferimento sulla base del principio di prossimità, spettano alle comunità locali (Comuni), che esercitano tale funzione in collaborazione e sinergia con le altre comunità limitrofe all’interno degli ambiti di bacino territoriale ottimale.

    L’integrazione delle diverse fasi del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) è assicurata dalla programmazione regionale e di bacino sulla base del principio di sussidiarietà.

    Gli impianti di smaltimento delle frazioni indifferenziate dei rifiuti urbani e speciali assimilati (discariche ed inceneritori) al termine dell’ammortamento programmato dovranno essere dismessi e sottoposti a bonifica, messa in sicurezza, gestione post mortem per il tempo previsto di legge per quanto riguarda le discariche, messa in sicurezza, bonifica, smantellamento fino al ripristino delle condizioni precedenti per quanto riguarda gli inceneritori. I costi delle suddette operazioni sono a totale carico dei gestori degli impianti. Nel caso in cui negli impianti di discarica o incenerimento siano stati smaltiti rifiuti speciali sia non pericolosi che pericolosi, tali quantitativi vengono computati nel calcolo degli ammortamenti e dei costi post mortem allo stesso livello dei rifiuti urbani. Potrà essere prolungato l’utilizzo di tali impianti solo per comprovata necessità relativa ai soli rifiuti urbani e assimilati e solo col consenso della comunità locale tramite percorso partecipativo.

    Nel caso in cui una fase del ciclo di gestione dei rifiuti sia stata affidata ad un gestore privato, lo stesso gestore non potrà essere titolare della gestione di altre fasi e dovrà comunque sottostare alla programmazione di bacino e regionale che ne assicurano l’integrazione con le altre fasi.

    Le decisioni rispetto al trattamento del rifiuto residuale e delle frazioni differenziate che non possono essere ambientalmente ed economicamente gestite all’interno del territorio comunale o dei sub-bacini di raccolta sono assunte dai consigli di bacino, sentiti i comuni di riferimento.

    È resa obbligatoria la selezione del rifiuto residuo ai fini del massimo recupero di materiali ai fini del loro riciclo anche da questi rifiuti da reimmettere nei cicli produttivi. Pertanto all’interno di ogni bacino ottimale va assicurata la presenza di un impianto di selezione del rifiuto residuo. Per tale funzione i bacini più piccoli limitrofi possono fornirsi di un impianto comune. Tale impianto di selezione deve essere tecnologicamente predisposto per la doppia funzionalità di selezione del rifiuto residuale e per la selezione delle frazioni differenziate, in modo da garantire la sua funzionalità anche in presenza di minori flussi di tale rifiuto dovuti alle maggiori rese di raccolta differenziata.

    Sulla base del comma 4 il Consiglio d’ambito favorisce l’aggregazione volontaria fra comuni per la gestione della raccolta o attraverso le Unioni già esistenti o attraverso altre forme di aggregazione. L’aggregazione diventa normalmente obbligatoria per comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, fino a formate aggregati di questa dimensione, salvo decisione motivata del Consiglio d’ambito.

Art. 6 (Ambiti di bacino territoriale ottimale per il servizio idrico integrato e rifiuti urbani)

    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione con gli enti locali territoriali, individua con apposita deliberazione gli ambiti di bacino ottimale per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti urbani e speciali assimilabili e disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tali ambiti di bacino ottimale sono definiti sulla base delle caratteristiche idrografiche e geomorfologiche del territorio e non possono avere dimensione superiore a quella provinciale. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale istituisce le Autorità di detti ambiti, che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

    Dall’entrata in vigore della presente legge, l' “Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti”, così come definita dall'articolo 4 della Legge regionale n.23 del 23 dicembre 2011, viene a cessare. Si costituisce, sempre con la citata deliberazione, l '”Osservatorio regionale sulla gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani”, con compiti appositi di studio e approfondimento, di assistenza tecnica e giuridica alle autorità di bacino, di gestione del fondo incentivante costituito con legge regionale 16/2015.

    In via provvisoria le restanti funzioni di ATERSIR non definite dal comma 2 vengono assunte dai Consigli locali di cui all’art 8 della Legge regionale n.23 del 23 dicembre 2011.

    Le Autorità degli ambiti di bacino territoriale ottimale concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3.

    Ad ogni ambito di bacino territoriale ottimale partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all’interno del bacino idrografico.

    Gli ambiti di bacino territoriale ottimale si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e che contiene comunque i seguenti principi:

a) alle assemblee decisionali dell’ambito di bacino, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d’ambito, la predisposizione delle tariffe e l’esame a consuntivo della gestione, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;

b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell’ambito di bacino, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell’ambito di bacino;

c) in attuazione di quanto stabilito all’articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato.

Art. 7 (Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti e Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato e alla gestione del servizio rifiuti)

    Al fine di favorire, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, della legislazione statale vigente e dell’autonoma scelta delle istituende Autorità amministrative di bacino, la gestione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito, nell’ambito del programma …. della missione ….., un “Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato”.

    Possono beneficiare delle risorse in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società di capitale.

    Viene inoltre costituito, sempre nell'ambito del programma....della missione....., un “Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di rifiuti” che ha la finalità di intervenire al momento della scadenza delle concessioni del servizio idrico integrato, come garanzia e con il contributo in conto interessi, per favorire e sostenere il subentro da parte di aziende in house alle precedenti gestioni svolte tramite società di capitali miste pubblico-private.

    I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 e 3 sono definite con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente nell’ambito del programma …..... della missione …...

Art. 8 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti)

    Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e della gestione del servizio dei rifiuti, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e del servizio dei rifiuti e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.

    Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all’acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

    Analoga Carta regionale verrà predisposta per la gestione del servizio rifiuti.

Art. 9 (Fondo regionale di solidarietà internazionale)

    Al fine di concorrere ad assicurare l’accesso all’acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

    Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 10 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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